Art. 25

In vigore dal 15 dic 2006
1.   Nel caso di Malta, al fine di fissare il sostegno minimo ad un settore la cui produzione complessiva è estremamente esigua, sono ammesse a beneficiare di tale sostegno minimo, conformemente all’allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005, solo le associazioni di produttori comprendenti una percentuale minima dei produttori del settore interessato e rappresentative di una percentuale minima della produzione del settore stesso. Le percentuali minime dei produttori e della produzione, nonché i settori interessati, sono determinati nel programma di sviluppo rurale di Malta. 2.   L’importo minimo del sostegno alle associazioni di produttori maltesi, calcolato in base ai costi richiesti per costituire una piccola associazione di produttori, figura nell’allegato III.
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Art. 25 Regolamento (UE) 2006/1974 — Testo vigente | Portale Normativo