Art. 28
In vigore dal 15 dic 2006
1. Il sostegno previsto dall’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005 può essere concesso per operazioni realizzate da beneficiari diversi da quelli contemplati all’, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
2. Le attività che rientrano negli impegni agroambientali di cui all’, paragrafo 4, del presente regolamento non possono beneficiare del sostegno previsto dall’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005.
Non possono essere finanziate a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005 le attività sovvenzionabili in virtù del Programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione.
3. Le operazioni di conservazione delle risorse genetiche in agricoltura sovvenzionabili a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005 comprendono:
a)
azioni mirate: azioni volte a promuovere la conservazione ex situ e in situ, la caratterizzazione, la raccolta e l’utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura, nonché la compilazione di inventari basati sul web sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche in situ/nell’azienda agricola, sia delle collezioni ex situ (banche dei geni) e delle banche dati;
b)
azioni concertate: azioni volte a promuovere tra gli organismi competenti degli Stati membri lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura nella Comunità;
c)
azioni di accompagnamento: azioni di informazione, diffusione e consulenza con la partecipazione di organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati, corsi di formazione e preparazione di rapporti tecnici.
4. Ai fini dell’applicazione del presente articolo si intende per:
a)
«conservazione in situ», la conservazione di materiale genetico negli ecosistemi e negli habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie o di razze animali nel loro ambiente naturale e, nel caso di razze animali domestiche o di specie vegetali coltivate, nell’ambiente domestico dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;
b)
«conservazione in situ/nell’azienda agricola», la conservazione e lo sviluppo in situ a livello dell’azienda agricola;
c)
«conservazione ex situ», la conservazione di materiale genetico per uso agricolo al di fuori dell’habitat naturale;
d)
«collezione ex situ», la collezione di materiale genetico per uso agricolo conservata al di fuori dell’habitat naturale delle specie interessate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2006:1974:oj#art-28