Art. 23

In vigore dal 15 dic 2006
1.   Ai fini dell’, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, per «associazione di produttori» si intende un’organizzazione, di qualsiasi natura giuridica, che raggruppa operatori partecipanti attivamente ad un sistema di qualità alimentare ai sensi dell’ dello stesso regolamento per un determinato prodotto agricolo o alimentare. Non sono considerate come «associazioni di produttori» le organizzazioni professionali e/o interprofessionali che rappresentano uno o più settori. 2.   Le attività di informazione e promozione sovvenzionabili a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1698/2005 sono attività intese a indurre i consumatori ad acquistare i prodotti agricoli o alimentari tutelati dai sistemi di qualità alimentare contemplati nel programma di sviluppo rurale ai sensi dell’ dello stesso regolamento. Tali attività mettono in luce le caratteristiche o i vantaggi specifici dei prodotti in questione, in particolare la qualità, i peculiari metodi di produzione, il grado elevato di tutela del benessere animale e dell’ambiente prescritto dal sistema di qualità alimentare, e possono comprendere la diffusione di conoscenze scientifiche e tecniche sui prodotti di cui trattasi. Tra queste attività si annoverano, in particolare, l’organizzazione di fiere ed esposizioni e/o la partecipazione alle stesse, campagne di pubbliche relazioni e pubblicità attraverso i vari canali di comunicazione o presso i punti di vendita. 3.   Sono sovvenzionabili a norma dell’, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 unicamente le attività di informazione, promozione e pubblicità sul mercato interno. Tali attività non devono indurre i consumatori ad acquistare un prodotto in virtù della sua origine, tranne per i prodotti tutelati dal sistema di qualità istituito dal regolamento (CE) n. 510/2006 e per i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999. L’origine del prodotto può essere tuttavia indicata, a condizione che la denominazione di origine sia subordinata al messaggio principale. Non sono sovvenzionabili le attività mirate alla promozione di una particolare marca commerciale. 4.   Se le attività di cui al paragrafo 2 riguardano un prodotto tutelato da uno dei sistemi di qualità alimentare citati all’, paragrafo 1, lettere a), b) o c), il materiale informativo, promozionale e pubblicitario recherà il logo comunitario previsto da tali sistemi. 5.   Non sono sovvenzionabili a norma dell’, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 le attività di informazione e promozione sovvenzionate nel quadro del regolamento (CE) n. 2826/2000. 6.   Gli Stati membri provvedono affinché tutto il materiale informativo, promozionale e pubblicitario redatto nell’ambito di un’attività sovvenzionata sia conforme alla normativa comunitaria. A tale scopo, i beneficiari trasmettono all’autorità competente dello Stato membro le bozze di detto materiale.
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Art. 23 Regolamento (UE) 2006/1974 — Testo vigente | Portale Normativo