Art. 33
In vigore dal 15 dic 2006
1. Se il sostegno di cui all’ del regolamento (CE) n. 1698/2005 ha per oggetto la creazione di fasce parafuoco, i costi ammissibili possono comprendere, oltre ai costi di impianto, anche il costo della successiva manutenzione della zona interessata.
La manutenzione delle fasce parafuoco per mezzo di attività agricole non è sovvenzionata nelle zone che beneficiano di un sostegno agroambientale.
2. Gli interventi preventivi contro gli incendi di cui all’ del regolamento (CE) n. 1698/2005 comprendono:
a)
creazione di infrastrutture protettive come sentieri forestali, piste, punti di approvvigionamento idrico, fasce parafuoco, radure, nonché avvio di operazioni di manutenzione delle fasce parafuoco e delle radure;
b)
pratiche forestali preventive, come controllo della vegetazione, diradamento, diversificazione della flora;
c)
installazione o miglioramento di attrezzature fisse per il monitoraggio degli incendi boschivi e di apparecchiature di comunicazione.
Storico versioni
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