Art. 35

In vigore dal 15 dic 2006
Ai fini dell’ del regolamento (CE) n. 1698/2005, per “membro della famiglia agricola” si intende una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall’ordinamento nazionale, ad esclusione dei lavoratori agricoli. Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il membro della famiglia agricola deve esercitare un'attività agricola nell'azienda agricola al momento della presentazione della domanda di sostegno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1974:oj#art-35

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 35 Regolamento (UE) 2006/1974 — Testo vigente | Portale Normativo