Art. 37

In vigore dal 15 dic 2006
1.   Ai fini dell’attuazione dell’asse 4 di cui al titolo IV, capo I, sezione 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri o le regioni possono scegliere di coprire l’insieme del loro territorio o solo una parte di esso, adattando di conseguenza i criteri di selezione dei gruppi di azione locale e delle zone da questi rappresentate. La procedura di selezione dei gruppi di azione locale deve essere aperta alle zone rurali interessate e garantire la concorrenza tra i gruppi di azione locale che presentano strategie di sviluppo locale. 2.   Entro due anni a decorrere dall’approvazione dei programmi devono essere indette gare per la selezione delle zone rurali ai fini dell’attuazione delle strategie di sviluppo locale di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005. Gli Stati membri o le regioni possono tuttavia indire più di una gara, in particolare se Leader si rivolge a nuovi territori, nel qual caso può essere necessaria una proroga dei termini. 3.   La popolazione di ciascuno dei territori di cui all’, lettera a), e all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 deve essere di norma compresa tra 5 000 e 150 000 abitanti. Tuttavia, in casi debitamente giustificati, i suddetti limiti di 5 000 e 150 000 abitanti possono essere rispettivamente abbassati o alzati. 4.   Gli Stati membri della Comunità nella sua composizione al 30 aprile 2004 si adoperano affinché nella selezione dei gruppi di azione locale sia data la priorità a quei gruppi che hanno integrato la cooperazione nelle loro strategie di sviluppo locale ai sensi dell’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005.
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