Art. 34

In vigore dal 15 dic 2006
1.   Le zone agricole di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005, incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici ai sensi della direttiva 2000/60/CE, possono fruire delle indennità previste all’ del regolamento (CE) n. 1698/2005 se in tali zone è istituito e attuato un idoneo piano di gestione del bacino idrografico. 2.   I motivi ambientali che rendono idonee all’imboschimento le zone di cui all’, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005 comprendono la prevenzione dell’erosione e/o della desertificazione, il potenziamento della biodiversità, la protezione delle risorse idriche, la prevenzione delle alluvioni e l’attenuazione dei cambiamenti climatici, a condizione che quest’ultima non nuoccia alla biodiversità né provochi altri danni ambientali.
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