Art. 16

In vigore dal 15 dic 2006
Per il sostegno all’avviamento di servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza aziendale ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1698/2005, i programmi di sviluppo rurale devono prevedere un tasso di aiuto decrescente che determini la riduzione del sostegno secondo importi uguali a decorrere dal primo anno, in modo che il sostegno stesso sia completamente estinto entro il sesto anno dall’avviamento dei servizi.
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