Art. 12

In vigore dal 15 dic 2006
In caso di introduzione di nuove norme o di modifica della normativa comunitaria, i programmi di sviluppo rurale devono essere modificati in conformità, secondo il disposto dell’, paragrafo 1. Tali modifiche non sono conteggiate nel numero massimo di modifiche autorizzate annualmente ai sensi dell’, paragrafo 2, dell’, paragrafo 3, e dell’, paragrafo 4. Le disposizioni dell', paragrafo 2, non si applicano a tali modifiche.
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Art. 12 Regolamento (UE) 2006/1974 — Testo vigente | Portale Normativo