Art. 7

In vigore dal 15 dic 2006
1.   Per il riesame del programma ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a) del presente regolamento la Commissione adotta una decisione ai sensi dell’, paragrafo 2, prima frase, del regolamento (CE) n. 1698/2005, su richiesta dello Stato membro, nei seguenti casi: a) la revisione va oltre il limite di flessibilità tra gli assi di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento; b) la revisione altera i tassi di cofinanziamento comunitario di cui all’articolo 70 del regolamento (CE) n. 1698/2005, fissati nel programma di sviluppo rurale approvato; c) la revisione modifica il contributo comunitario globale per l’intero periodo di programmazione e/o la sua ripartizione annuale, senza modificare il contributo per gli anni passati; d) la revisione introduce modifiche relative alle eccezioni di cui all’, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1698/2005. La decisione è adottata entro sei mesi a decorrere dal giorno in cui la Commissione riceve la richiesta dello Stato membro. 2.   Eccetto in casi di emergenza dovuti a calamità naturali, non può essere presentata più di una richiesta di revisione ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), per anno civile e per programma. Per le revisioni ai sensi del paragrafo 1, lettera c), il termine per la presentazione delle richieste degli Stati membri è il 30 settembre di ogni anno. Per le revisioni ai sensi del paragrafo 1, il termine per la presentazione delle ultime richieste di revisione alla Commissione è il 30 giugno 2013.
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