Art. 9

In vigore dal 15 dic 2006
1.   Nell’ambito della fattispecie di cui all’, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono modificare la ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie misure di uno stesso asse, introdurre nuove misure, eliminare misure esistenti o modificare gli elementi informativi o descrittivi delle misure previste nei programmi. 2.   Sempre in virtù dell’, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri sono inoltre autorizzati a stornare da un asse all’altro, nello stesso anno civile, fino all’1 % della partecipazione totale del FEASR al programma in questione per l’intero periodo di programmazione. 3.   Le modifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere apportate fino al 31 dicembre 2015, a condizione che lo Stato membro le notifichi alla Commissione entro il 31 agosto 2015. 4.   Eccetto in casi di emergenza dovuti a calamità naturali, non possono essere notificate più di tre modifiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 per anno civile e per programma, a condizione che venga rispettato il limite dell’1 % di cui al paragrafo 2 nell’anno civile in cui vengono notificate le tre modifiche. 5.   Le modifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo devono essere compatibili con i tassi menzionati all’ del regolamento (CE) n. 1698/2005. 6.   Le modifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono notificate alla Commissione, che le valuta alla luce dei seguenti criteri: a) conformità con il regolamento (CE) n. 1698/2005; b) coerenza con il piano strategico nazionale; c) conformità con il presente regolamento. La Commissione informa lo Stato membro dell’esito della valutazione entro quattro mesi a decorrere dal ricevimento della richiesta di modifica del programma. Se le modifiche non rispondono a uno o più dei criteri di cui al primo comma, il termine di quattro mesi è sospeso fino alla presentazione, da parte dello Stato membro, di modifiche conformi. Se la Commissione non informa lo Stato membro entro il termine di quattro mesi di cui al secondo comma, le modifiche si considerano accettate ed entrano in vigore alla scadenza di tale termine.
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