Art. 3

In vigore dal 15 dic 2006
1.   I piani strategici nazionali possono essere aggiornati durante il periodo di programmazione. Gli aggiornamenti si basano su uno o entrambi dei seguenti elementi: a) l’aggiornamento riguarda uno o più degli elementi elencati all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e/o uno o più degli orientamenti strategici comunitari di cui all’ dello stesso regolamento; b) l’aggiornamento apporta modifiche a uno o più programmi di sviluppo rurale, secondo il disposto dell’, paragrafo 1, del presente regolamento. 2.   L’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 si applica altresì agli aggiornamenti dei piani strategici nazionali. 3.   Per consentire un lasso di tempo sufficiente per l’adattamento dei programmi di sviluppo rurale, l’ultimo aggiornamento di un piano strategico nazionale sarà trasmesso alla Commissione al più tardi entro il 30 giugno 2013. 4.   I piani strategici nazionali sono confermati o aggiornati previa approvazione dei programmi di sviluppo rurale, segnatamente alla luce degli obiettivi quantificati in sede di valutazione ex ante dei programmi.
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