Art. 43

In vigore dal 15 dic 2006
Per le misure d’investimento, gli Stati membri provvedono affinché il sostegno sia finalizzato alla realizzazione di obiettivi chiaramente definiti, rispondenti a precise esigenze strutturali e territoriali o a svantaggi strutturali.
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Art. 43 Regolamento (UE) 2006/1974 — Testo vigente | Portale Normativo