Art. 37

Programmi operativi per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»

In vigore dal 11 lug 2006
Programmi operativi per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» 1.   I programmi operativi per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» contengono: a) un'analisi della situazione della zona o del settore ammissibili in termini di punti di forza e debolezza e la strategia scelta di conseguenza; b) una motivazione delle priorità adottate tenuto conto degli orientamenti strategici comunitari per la coesione, del quadro di riferimento strategico nazionale nonché dei risultati della valutazione ex ante di cui all'; c) informazioni relative agli assi prioritari e ai loro obiettivi specifici. Detti obiettivi sono quantificati tramite un numero ristretto di indicatori di realizzazione e di risultato, tenuto conto del principio di proporzionalità. Gli indicatori permettono di misurare i progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza e l'efficacia degli obiettivi nell'attuazione degli assi prioritari; d) a titolo informativo, una ripartizione indicativa per categoria dell'uso previsto del contributo dei Fondi al programma operativo, conformemente alle modalità di applicazione del presente regolamento adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all', paragrafo 3; e) un piano di finanziamento comprendente due tabelle: i) una che ripartisce annualmente, in conformità degli articoli da 52, 53 e 54, l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista per il contributo di ciascun Fondo. Il piano di finanziamento indica separatamente, nell'ambito del contributo complessivo annuale dei Fondi strutturali, gli stanziamenti previsti per le regioni che beneficiano di sostegno transitorio. Il contributo complessivo dei Fondi previsto annualmente è compatibile con il quadro finanziario applicabile, tenuto conto della riduzione decrescente di cui al paragrafo 6 dell'allegato II; ii) una che specifica, per l'intero periodo di programmazione, per il programma operativo e per ciascun asse prioritario, l'importo della dotazione finanziaria complessiva del contributo della Comunità e delle controparti nazionali e il tasso di partecipazione dei Fondi. Se in conformità dell' la controparte nazionale è costituita da spesa pubblica e privata, la tabella offre una ripartizione indicativa fra componente pubblica e componente privata. Se in conformità dell' la controparte nazionale è costituita da spesa pubblica, la tabella indica l'ammontare del contributo pubblico nazionale. Essa indica inoltre, a titolo informativo, il contributo della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti; f) le informazioni relative alla complementarità con le azioni finanziate dal FEASR e quelle finanziate dal FEP, laddove opportuno; g) le disposizioni di attuazione del programma operativo, comprese: i) la designazione da parte dello Stato membro di tutte le entità di cui all' o, se lo Stato membro esercita l'opzione di cui all', la designazione di altri organismi e procedure secondo le modalità previste in tale articolo; ii) una descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione; iii) le informazioni relative all'organismo abilitato a ricevere i pagamenti effettuati dalla Commissione e a uno o più organismi responsabili dell'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari; iv) una definizione delle procedure relative alla mobilitazione e alla circolazione dei flussi finanziari al fine di assicurarne la trasparenza; v) gli elementi intesi ad assicurare la pubblicità e l'informazione riguardo al programma operativo di cui all'; vi) una descrizione delle procedure concordate tra la Commissione e lo Stato membro per lo scambio di dati informatizzati al fine di rispondere ai requisiti di pagamento, sorveglianza e valutazione previsti dal presente regolamento; h) un elenco indicativo dei grandi progetti ai sensi dell' di cui è prevista la presentazione nel corso del periodo di programmazione affinché siano approvati dalla Commissione. 2.   I programmi operativi per i trasporti e l'ambiente finanziati congiuntamente dal FESR e dal Fondo di coesione comprendono assi prioritari specifici a ciascun Fondo e un impegno specifico per Fondo. 3.   Fatto salvo il secondo comma dell' del regolamento (CE) n. 1080/2006, ciascun programma operativo nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» include una motivazione della concentrazione tematica, geografica e finanziaria sulle priorità di cui rispettivamente all' di tale regolamento e all' del regolamento (CE) n. 1081/2006. 4.   Per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», i programmi operativi finanziati dal FESR contengono inoltre: a) informazioni sull'approccio allo sviluppo urbano sostenibile, se opportuno; b) assi prioritari specifici per le misure finanziate nell'ambito della dotazione supplementare di cui al paragrafo 20 dell'allegato II nei programmi operativi che forniscono assistenza alle regioni ultraperiferiche. 5.   I programmi operativi finanziati da una o più delle dotazioni specifiche di cui alle disposizioni supplementari che figurano nell'allegato II contengono informazioni sulle procedure previste per assegnare le dotazioni specifiche e garantirne la sorveglianza. 6.   Su iniziativa dello Stato membro, per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», i programmi operativi finanziati dal FESR possono inoltre contenere: a) l'elenco delle città selezionate per affrontare le questioni urbane e le procedure per la subdelega alle autorità cittadine, eventualmente tramite una sovvenzione globale; b) le azioni per la cooperazione interregionale con almeno una autorità regionale o locale di un altro Stato membro in ciascun programma regionale. 7.   Su iniziativa dello Stato membro interessato, per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione», i programmi operativi finanziati dal FSE possono inoltre contenere un approccio orizzontale o un asse prioritario specifico per azioni interregionali e transnazionali che coinvolgono gli enti nazionali, regionali o locali di almeno un altro Stato membro.
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Programmi operativi per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» (Art. 37 Regolamento (UE) 2006/1083) — Testo vigente | Portale Normativo