Art. 74

Disposizioni sulla proporzionalità in materia di controllo

In vigore dal 11 lug 2006
Disposizioni sulla proporzionalità in materia di controllo 1.   Per i programmi operativi per i quali la spesa pubblica totale ammissibile non supera i 750 milioni di EUR e per i quali il livello di cofinanziamento della Comunità non supera il 40 % della spesa pubblica totale: a) l'autorità di audit non è tenuta a presentare una strategia di audit alla Commissione ai sensi dell', paragrafo 1, lettera c); b) quando il parere sulla conformità dei sistemi ai sensi dell', paragrafo 2, non comporta riserve o quando le riserve sono state sciolte a seguito dell'applicazione di misure correttive, la Commissione può concludere che può affidarsi principalmente al parere di cui all', paragrafo 1, lettera d), punto ii), per quanto riguarda l'efficace funzionamento dei sistemi e che svolgerà per proprio conto controlli in loco solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze del sistema che interessano le spese certificate alla Commissione relative ad un anno per il quale è stato fornito, ai sensi dell', paragrafo 1, lettera d), punto ii), un parere che non contiene riserve in relazione a tali carenze. Allorché la Commissione giunga a tale conclusione, ne informa lo Stato membro interessato. Qualora vi siano prove che facciano presumere carenze, la Commissione può chiedere allo Stato membro di effettuare controlli ai sensi dell', paragrafo 3, o può svolgere controlli per proprio conto ai sensi dell', paragrafo 2. 2.   Per i programmi operativi di cui al paragrafo 1, uno Stato membro può inoltre scegliere di istituire, secondo le norme nazionali, gli organismi e le procedure per lo svolgimento: a) delle funzioni dell'autorità di gestione in relazione alla verifica dei prodotti e servizi cofinanziati e delle spese dichiarate ai sensi dell', lettera b); b) delle funzioni dell'autorità di certificazione ai sensi dell'; e c) delle funzioni dell'autorità di audit ai sensi dell'. Quando uno Stato membro opta per detta possibilità non è necessario che designi un'autorità di certificazione e un'autorità di audit ai sensi dell', paragrafo 1, lettere b) e c). Le disposizioni dell' si applicano per analogia. Quando la Commissione adotta le modalità di applicazione degli , essa specifica quali disposizioni non si applicano ai programmi operativi per i quali lo Stato membro interessato ha scelto l'opzione menzionata nel presente paragrafo.
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