Art. 75
Impegni di bilancio
In vigore dal 11 lug 2006
Impegni di bilancio
1. Gli impegni di bilancio comunitari per i programmi operativi (di seguito «impegni di bilancio») sono effettuati annualmente per ciascun Fondo e obiettivo nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. Il primo impegno di bilancio precede l'adozione da parte della Commissione della decisione che approva il programma operativo. Ciascun impegno successivo è effettuato, di regola ogni anno entro il 30 aprile, dalla Commissione sulla base della decisione di concedere un contributo dei Fondi di cui all'.
2. Qualora non sia stato effettuato alcun pagamento, lo Stato membro può chiedere, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno n, di trasferire ad altri programmi operativi gli impegni corrispondenti ai programmi operativi legati alla riserva nazionale per gli imprevisti di cui all'. Nella domanda, lo Stato membro specifica i programmi operativi che beneficiano del trasferimento.
Storico versioni
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