Art. 32
Preparazione e approvazione dei programmi operativi
In vigore dal 11 lug 2006
Preparazione e approvazione dei programmi operativi
1. Le attività dei Fondi negli Stati membri sono svolte sotto forma di programmi operativi nell'ambito del quadro di riferimento strategico nazionale. Ciascun programma operativo copre un periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. Un programma operativo può riguardare solo uno dei tre obiettivi di cui all', salvo ove diversamente convenuto tra la Commissione e lo Stato membro.
2. Ciascun programma operativo è redatto dallo Stato membro o da un'autorità da esso designata, in cooperazione con i partner di cui all'.
3. Lo Stato membro presenta alla Commissione una proposta di programma operativo contenente tutte le componenti di cui all' nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre cinque mesi dall'adozione degli orientamenti strategici comunitari per la coesione di cui all'.
4. La Commissione valuta il programma operativo proposto per stabilire se esso contribuisce alla realizzazione delle finalità e delle priorità del quadro di riferimento strategico nazionale e degli orientamenti strategici comunitari per la coesione. Entro due mesi dal ricevimento del programma operativo, la Commissione, qualora ritenga che esso non contribuisce alla realizzazione delle finalità del quadro di riferimento strategico nazionale e degli orientamenti strategici comunitari per la coesione, può invitare lo Stato membro a fornire ogni informazione supplementare necessaria e, se del caso, a rivedere di conseguenza il programma proposto.
5. La Commissione adotta ciascun programma operativo nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre quattro mesi dalla sua presentazione ufficiale da parte dello Stato membro, e non prima del 1o gennaio 2007.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1083:oj#art-32