Art. 34

Specificità dei Fondi

In vigore dal 11 lug 2006
Specificità dei Fondi 1.   I programmi operativi beneficiano del finanziamento di un solo Fondo, salvo quanto disposto nel paragrafo 3. 2.   Fatte salve le deroghe previste nei regolamenti specifici dei Fondi, sia il FESR che il FSE possono finanziare, in misura complementare ed entro un limite del 10 % del finanziamento comunitario di ciascun asse prioritario di un programma operativo, azioni che rientrano nel campo di intervento dell'altro Fondo, a condizione che esse siano necessarie al corretto svolgimento dell'operazione e ad essa direttamente legate. 3.   Negli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione, il FESR e il Fondo di coesione intervengono congiuntamente nei programmi operativi in materia di infrastrutture di trasporto e di ambiente, inclusi i grandi progetti.
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Specificità dei Fondi (Art. 34 Regolamento (UE) 2006/1083) — Testo vigente | Portale Normativo