Art. 35

Ambito geografico

In vigore dal 11 lug 2006
Ambito geografico 1.   I programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo «Convergenza» sono definiti al livello geografico adeguato e almeno al livello regionale NUTS 2. I programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo «Convergenza» che beneficiano di un contributo del Fondo di coesione sono definiti a livello nazionale. 2.   Per le regioni che beneficiano di un finanziamento del FESR, i programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» sono definiti al livello regionale NUTS 1 o NUTS 2, secondo il ordinamento dello Stato membro, salvo ove diversamente convenuto tra la Commissione e lo Stato membro. Se finanziati dal FSE, i programmi sono definiti dallo Stato membro al livello adeguato. 3.   I programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per la cooperazione transfrontaliera sono definiti, in via di principio, per ciascuna frontiera o gruppo di frontiere, da un adeguato raggruppamento a livello NUTS 3, enclavi comprese. I programmi operativi presentati a titolo dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» per la cooperazione transnazionale sono definiti al livello di ciascuna zona di cooperazione transnazionale. I programmi di cooperazione interregionale e di scambio di esperienze riguardano l'insieme del territorio comunitario.
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Ambito geografico (Art. 35 Regolamento (UE) 2006/1083) — Testo vigente | Portale Normativo