Art. 36
Partecipazione della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti
In vigore dal 11 lug 2006
Partecipazione della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti
1. La Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) possono partecipare alla programmazione dell'intervento dei Fondi secondo le modalità previste nel rispettivo statuto.
2. Su richiesta degli Stati membri, la BEI e il FEI possono partecipare alla preparazione dei quadri di riferimento strategici nazionali e dei programmi operativi, nonché ad attività connesse alla preparazione di progetti, in particolare grandi progetti, ai piani finanziari e ai partenariati pubblico-privato. Lo Stato membro, d'intesa con la BEI e con il FEI, può concentrare i prestiti concessi su una o più priorità di un programma operativo, in particolare nei settori dell'innovazione e dell'economia della conoscenza, del capitale umano, dell'ambiente e dei progetti relativi alle infrastrutture di base.
3. La Commissione può consultare la BEI e il FEI prima dell'adozione della decisione di cui all', paragrafo 3, e dei programmi operativi. Tale consultazione riguarda, in particolare, i programmi operativi contenenti un elenco indicativo di grandi progetti o di programmi che, per la natura delle loro priorità, sono atti a mobilitare prestiti o altri tipi di finanziamento diretto sui mercati.
4. La Commissione, se lo ritiene opportuno ai fini della valutazione dei grandi progetti, può richiedere alla BEI di esaminarne la qualità tecnica e la fattibilità economica e finanziaria, in particolare per quanto riguarda gli strumenti di ingegneria finanziaria da attuare o sviluppare.
5. La Commissione, nell'attuare le disposizioni del presente articolo, può concedere una sovvenzione alla BEI e al FEI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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