Art. 28

Preparazione e adozione

In vigore dal 11 lug 2006
Preparazione e adozione 1.   Il quadro di riferimento strategico nazionale è preparato dallo Stato membro, previa consultazione con i pertinenti partner conformemente all', mediante la procedura che considera più appropriata e in base al proprio ordinamento. Esso copre il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. Lo Stato membro elabora il quadro di riferimento strategico nazionale in dialogo con la Commissione, al fine di garantire un approccio comune. 2.   Ciascuno Stato membro trasmette il quadro di riferimento strategico nazionale alla Commissione entro cinque mesi dall'adozione degli orientamenti strategici comunitari per la coesione. La Commissione prende atto della strategia nazionale e dei temi prioritari prescelti per l'intervento dei Fondi e formula le osservazioni che ritiene opportune entro tre mesi dalla data di ricezione del quadro di riferimento. Lo Stato membro può presentare contestualmente il quadro di riferimento strategico nazionale e i programmi operativi di cui all'. 3.   Prima o al momento dell'adozione dei programmi operativi di cui all', paragrafo 5, la Commissione, previa consultazione dello Stato membro, adotta una decisione riguardante i seguenti aspetti: a) l'elenco dei programmi operativi di cui all', paragrafo 4, lettera c); b) la dotazione annuale indicativa di ciascun Fondo per programma di cui all', paragrafo 4, lettera e); e c) per il solo obiettivo «Convergenza», il livello di spesa che garantisce il rispetto del principio di addizionalità di cui all' e l'azione prevista per rafforzare l'efficienza amministrativa, di cui all', paragrafo 4), lettera f), punto i).
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Preparazione e adozione (Art. 28 Regolamento (UE) 2006/1083) — Testo vigente | Portale Normativo