Art. 27
Contenuto
In vigore dal 11 lug 2006
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1. Lo Stato membro presenta un quadro di riferimento strategico nazionale che assicura la coerenza dell'intervento dei Fondi con gli orientamenti strategici comunitari per la coesione e che identifica il collegamento con le priorità della Comunità, da un lato, e con il proprio programma nazionale di riforma, dall'altro.
2. Ciascun quadro di riferimento strategico nazionale costituisce uno strumento di riferimento per preparare la programmazione dei Fondi.
3. Il quadro di riferimento strategico nazionale si applica all'obiettivo «Convergenza» e all'obiettivo «Competitività regionale e occupazione». Esso può inoltre, se uno Stato membro lo decide, applicarsi all'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», lasciando impregiudicate le scelte future di altri Stati membri interessati.
4. Il quadro di riferimento strategico nazionale contiene i seguenti elementi:
a)
un'analisi delle disparità, dei ritardi e delle potenzialità di sviluppo, tenendo conto delle tendenze dell'economia europea e mondiale;
b)
la strategia scelta in base a tale analisi, comprese le priorità tematiche e territoriali. Se del caso, tali priorità includono azioni relative allo sviluppo urbano sostenibile, alla diversificazione delle economie rurali e alle zone dipendenti dalla pesca;
c)
l'elenco dei programmi operativi per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione»;
d)
una descrizione del modo in cui la spesa per gli obiettivi «Convergenza» e «Competitività regionale e occupazione» contribuisce alle priorità dell'Unione Europea di promuovere la competitività e di creare posti di lavoro, compreso il raggiungimento degli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008), di cui all', paragrafo 3;
e)
la dotazione annuale indicativa di ciascun Fondo per programma;
f)
unicamente per le regioni dell'obiettivo «Convergenza»:
i)
l'azione prevista per rafforzare l'efficienza amministrativa dello Stato membro;
ii)
l'importo della dotazione annuale complessiva prevista nell'ambito del FEASR e del FEP;
iii)
le informazioni necessarie per la verifica ex ante del rispetto del principio di addizionalità di cui all';
g)
per gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione ai sensi dell', paragrafo 2 e dell', paragrafo 3, le informazioni sui meccanismi volti ad assicurare il coordinamento tra i programmi operativi stessi e tra questi e il FEASR, il FEP, e, se del caso, gli interventi della BEI e di altri strumenti finanziari esistenti.
5. Il quadro di riferimento strategico nazionale può inoltre contenere, se opportuno:
a)
la procedura per il coordinamento tra la politica di coesione della Comunità e le politiche pertinenti a livello nazionale, settoriale e regionale degli Stati membri interessati;
b)
per gli Stati membri diversi da quelli di cui al paragrafo 4, lettera g), informazione sui meccanismi volti ad assicurare il coordinamento tra gli stessi programmi operativi e tra questi e il FEASR, il FEP, e gli interventi della BEI e di altri strumenti finanziari esistenti.
6. Le informazioni contenute nel quadro di riferimento strategico nazionale tengono conto dell'ordinamento di ciascuno Stato membro.
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