Art. 9

Complementarità, coerenza, coordinamento e conformità

In vigore dal 11 lug 2006
Complementarità, coerenza, coordinamento e conformità 1.   I Fondi intervengono a complemento delle azioni nazionali, comprese le azioni a livello regionale e locale, integrandovi le priorità comunitarie. 2.   La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento dei Fondi sia coerente con le attività, le politiche e le priorità comunitarie e complementare agli altri strumenti finanziari della Comunità. Tali coerenza e complementarità sono indicate, in particolare, negli orientamenti strategici comunitari per la coesione, nel quadro di riferimento strategico nazionale e nei programmi operativi. 3.   L'intervento cofinanziato dai Fondi è finalizzato agli obiettivi prioritari dell'Unione europea di promuovere la competitività e creare posti di lavoro, compreso il raggiungimento degli obiettivi degli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione (2005-2008) come stabiliti dalla decisione del Consiglio 2005/600/CE (15). A tal fine, la Commissione e gli Stati membri provvedono, in base alle rispettive competenze, a stabilire per i suddetti obiettivi prioritari il 60 % della spesa destinata all'obiettivo «Convergenza» e il 75 % della spesa destinata all'obiettivo «Competitività regionale e occupazione» per tutti gli Stati membri dell'Unione europea nella sua composizione prima del 1o maggio 2004. Tali obiettivi, in base alle categorie di spesa di cui all'allegato IV, si applicano come media nell'arco dell'intero periodo di programmazione. Per assicurare che siano prese in considerazione le specifiche situazioni nazionali, comprese le priorità individuate nel programma nazionale di riforma di ciascuno Stato membro interessato, la Commissione e detto Stato membro possono decidere di integrare in maniera appropriata l'elenco delle categorie di cui all'allegato IV. Ciascuno Stato membro interessato contribuisce al conseguimento di tali obiettivi. Di propria iniziativa, gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea al 1o maggio 2004 o successivamente possono decidere di applicare tali disposizioni. 4.   In base alle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento tra l'intervento dei Fondi, del FEASR, del FEP, e gli interventi della BEI e di altri strumenti finanziari esistenti. 5.   Le operazioni finanziate dai Fondi sono conformi alle disposizioni del trattato e degli atti adottati in virtù di esso.
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