Art. 7

Cooperazione territoriale europea

In vigore dal 11 lug 2006
Cooperazione territoriale europea 1.   Ai fini della cooperazione transfrontaliera, le regioni della Comunità di livello NUTS 3 situate lungo tutte le frontiere terrestri interne e lungo talune frontiere terrestri esterne e tutte le regioni di livello NUTS 3 situate lungo le frontiere marittime separate, in via di principio, da un massimo di 150 chilometri, sono ammissibili al finanziamento tenendo conto dei potenziali adeguamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità dell'azione di cooperazione. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, l'elenco delle regioni ammissibili. L'elenco è valido dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. 2.   Ai fini della cooperazione transnazionale, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, l'elenco delle zone transnazionali ammissibili ripartite per programma. L'elenco è valido dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013. 3.   Ai fini della cooperazione interregionale, delle reti di cooperazione e dello scambio di esperienze è ammissibile l'intero territorio della Comunità.
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Cooperazione territoriale europea (Art. 7 Regolamento (UE) 2006/1083) — Testo vigente | Portale Normativo