Art. 103
Procedura di comitato
In vigore dal 11 lug 2006
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato di coordinamento dei Fondi (di seguito «il comitato di coordinamento dei Fondi»).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all', paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
4. Il comitato di coordinamento dei Fondi adotta il proprio regolamento interno.
5. La BEI e il FEI designano ciascuno un rappresentante senza diritto di voto.
Storico versioni
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