Art. 103

Procedura di comitato

In vigore dal 11 lug 2006
Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita da un comitato di coordinamento dei Fondi (di seguito «il comitato di coordinamento dei Fondi»). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE. 3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all', paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 4.   Il comitato di coordinamento dei Fondi adotta il proprio regolamento interno. 5.   La BEI e il FEI designano ciascuno un rappresentante senza diritto di voto.
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Procedura di comitato (Art. 103 Regolamento (UE) 2006/1083) — Testo vigente | Portale Normativo