Art. 105
Disposizioni transitorie
In vigore dal 11 lug 2006
Disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento cofinanziato dai Fondi strutturali o di un progetto cofinanziato dal Fondo di coesione approvato dalla Commissione in base ai regolamenti (CEE) n. 2052/88 (18), (CEE) n. 4253/88 (19), (CE) n. 1164/94 (20) e (CE) n. 1260/1999 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si applicano pertanto successivamente a tale data a detto intervento o progetto fino alla loro chiusura.
2. Nel prendere una decisione sui programmi operativi, la Commissione tiene conto di eventuali interventi cofinanziati dai Fondi strutturali o di eventuali progetti cofinanziati dal Fondo di coesione approvati dal Consiglio o dalla Commissione anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento aventi un'incidenza finanziaria nel periodo coperto da detti programmi operativi.
3. In deroga all', paragrafo 2, all', paragrafo 4, e all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999, gli importi parziali impegnati per gli interventi cofinanziati dal FESR o dal FSE approvati dalla Commissione tra il 1o gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006, per i quali non sono stati trasmessi una dichiarazione certificata delle spese effettivamente pagate, la relazione finale di esecuzione e la dichiarazione di cui all', paragrafo 1, lettera f), del medesimo regolamento, entro 15 mesi dalla data finale di ammissibilità della spesa stabilita nella decisione che concede un contributo dei Fondi, sono disimpegnati automaticamente dalla Commissione entro 6 mesi da tale termine e danno luogo al rimborso degli importi indebitamente versati.
Sono esclusi dal calcolo dell'importo del disimpegno automatico gli importi corrispondenti ad operazioni o programmi sospesi a causa di procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi con effetto sospensivo.
Storico versioni
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