Art. 4
Strumenti e missioni
In vigore dal 11 lug 2006
Strumenti e missioni
1. I Fondi contribuiscono, ciascuno conformemente alle disposizioni specifiche che lo disciplinano, al conseguimento dei tre obiettivi di cui all', paragrafo 2, secondo la ripartizione seguente:
a)
obiettivo «Convergenza»: FESR, FSE e Fondo di coesione;
b)
obiettivo «Competitività regionale e occupazione»: FESR e FSE;
c)
obiettivo «Cooperazione territoriale europea»: FESR.
2. Il Fondo di coesione interviene anche nelle regioni non ammissibili al sostegno nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» in base ai criteri di cui all', paragrafo 1, se appartenenti:
a)
a uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione in base ai criteri di cui all', paragrafo 2; e
b)
a uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione ai sensi dei criteri previsti nell', paragrafo 3.
3. I Fondi contribuiscono al finanziamento dell'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri e della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1083:oj#art-4