Art. 4

Strumenti e missioni

In vigore dal 11 lug 2006
Strumenti e missioni 1.   I Fondi contribuiscono, ciascuno conformemente alle disposizioni specifiche che lo disciplinano, al conseguimento dei tre obiettivi di cui all', paragrafo 2, secondo la ripartizione seguente: a) obiettivo «Convergenza»: FESR, FSE e Fondo di coesione; b) obiettivo «Competitività regionale e occupazione»: FESR e FSE; c) obiettivo «Cooperazione territoriale europea»: FESR. 2.   Il Fondo di coesione interviene anche nelle regioni non ammissibili al sostegno nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» in base ai criteri di cui all', paragrafo 1, se appartenenti: a) a uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione in base ai criteri di cui all', paragrafo 2; e b) a uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione ai sensi dei criteri previsti nell', paragrafo 3. 3.   I Fondi contribuiscono al finanziamento dell'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri e della Commissione.
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