Art. 8
Sostegno transitorio
In vigore dal 11 lug 2006
Sostegno transitorio
1. Le regioni di livello NUTS 2 che sarebbero state ammissibili a titolo dell'obiettivo «Convergenza» ai sensi dell', paragrafo 1, se la soglia di ammissibilità fosse rimasta al 75 % del PIL medio dell'UE a 15, ma che hanno perso tale ammissibilità poiché il loro livello di PIL nominale pro capite supera il 75 % del PIL medio dell'UE a 25, misurato e calcolato ai sensi dell', paragrafo 1, sono ammissibili, a titolo transitorio e specifico, al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza».
2. Le regioni di livello NUTS 2 che rientrano appieno nell'obiettivo 1 nel 2006, ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1260/1999, il cui livello di PIL nominale pro capite, misurato e calcolato ai sensi dell', paragrafo 1, supera il 75 % del PIL medio dell'UE a 15 sono ammissibili, a titolo transitorio e specifico, al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Competitività regionale e occupazione».
Riconoscendo che, in base ai dati riveduti relativi al periodo 1997-1999, Cipro sarebbe stato ammissibile all'obiettivo 1 nel periodo 2004-2006, questo paese beneficerà, nel periodo 2007-2013, del finanziamento transitorio applicabile alle regioni di cui al primo comma.
3. Gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione nel 2006 e che avrebbero continuato ad essere ammissibili se la soglia di ammissibilità fosse rimasta al 90 % dell'RNL medio dell'UE a 15, ma che hanno perso tale ammissibilità poiché il loro livello di RNL nominale pro capite supera il 90 % dell'RNL medio dell'UE a 25, misurato e calcolato ai sensi dell', paragrafo 2, sono ammissibili, a titolo transitorio e specifico, al finanziamento del Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza».
4. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3. L'elenco è valido dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.
Storico versioni
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