Art. 5
Convergenza
In vigore dal 11 lug 2006
Convergenza
1. Le regioni ammissibili al finanziamento dei Fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza» sono quelle corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (di seguito: «il livello NUTS 2») ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati comunitari per il periodo 2000-2002, è inferiore al 75 % del PIL medio dell'UE a 25 per lo stesso periodo di riferimento.
2. Gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione sono quelli il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati comunitari per il periodo 2001-2003, è inferiore al 90 % dell'RNL medio dell'UE a 25 e che hanno un programma per conformarsi alle condizioni di convergenza economica di cui all' del trattato.
3. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 1 e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2. L'elenco è valido dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.
L'ammissibilità degli Stati membri al Fondo di coesione sarà riesaminata nel 2010 sulla scorta dei dati comunitari dell'RNL relativo all'UE a 25.
Storico versioni
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