Art. 73
Cooperazione con le autorità di audit degli Stati membri
In vigore dal 11 lug 2006
Cooperazione con le autorità di audit degli Stati membri
1. La Commissione collabora con le autorità di audit dei programmi operativi per coordinare i rispettivi piani e metodi di audit e scambia immediatamente i risultati dei controlli realizzati sui sistemi di gestione e di controllo al fine di sfruttare al meglio le risorse ed evitare inutili duplicazioni del lavoro svolto.
Al fine di facilitare tale cooperazione, qualora uno Stato membro designi varie autorità di audit, esso può designare un organismo di coordinamento.
La Commissione e le autorità di audit nonché l'organismo di coordinamento, qualora sia stato designato, si riuniscono periodicamente, e almeno una volta all'anno, salvo quanto diversamente concordato tra loro, per esaminare insieme il rapporto di controllo annuale ed il parere presentati ai sensi dell' e per uno scambio di opinioni su altre questioni relative al miglioramento della gestione e del controllo dei programmi operativi.
2. Nel definire la propria strategia di audit, la Commissione individua i programmi operativi per i quali il parere sulla conformità dei sistemi ai sensi dell', paragrafo 2, non comporta riserve, o per i quali le riserve sono state sciolte a seguito dell'applicazione di misure correttive, posto che per essi la strategia dell'autorità di audit sia soddisfacente e siano state ottenute garanzie ragionevoli circa l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo in base ai risultati dei controlli realizzati dalla Commissione e dallo Stato membro.
3. Per questi programmi la Commissione può concludere che può affidarsi principalmente al parere di cui all', paragrafo 1, lettera d), punto ii), per quanto riguarda l'efficace funzionamento dei sistemi e che svolgerà per proprio conto controlli in loco solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze del sistema che interessano le spese certificate alla Commissione relative ad un anno per il quale è stato fornito, ai sensi dell', paragrafo 1, lettera d), punto ii), un parere che non contiene riserve in relazione a tali carenze.
Allorché la Commissione giunge a tale conclusione, ne informa lo Stato membro interessato. Qualora vi siano prove che facciano presumere carenze, la Commissione può chiedere allo Stato membro di effettuare controlli ai sensi dell', paragrafo 3 o può svolgere controlli per proprio conto ai sensi dell', paragrafo 2.
Storico versioni
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