Art. 61

Funzioni dell'autorità di certificazione

In vigore dal 11 lug 2006
Funzioni dell'autorità di certificazione L'autorità di certificazione di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti seguenti: a) elaborare e trasmettere alla Commissione le dichiarazioni certificate delle spese e le domande di pagamento; b) certificare che: i) la dichiarazione delle spese è corretta, proviene da sistemi di contabilità affidabili ed è basata su documenti giustificativi verificabili; ii) le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e sono state sostenute in rapporto alle operazioni selezionate per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma e alle norme comunitarie e nazionali; c) garantire ai fini della certificazione di aver ricevuto dall'autorità di gestione informazioni adeguate in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese figuranti nelle dichiarazioni di spesa; d) tener conto, ai fini della certificazione, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità; e) mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione; f) tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale della partecipazione a un'operazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio generale dell'Unione europea prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.
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Funzioni dell'autorità di certificazione (Art. 61 Regolamento (UE) 2006/1083) — Testo vigente | Portale Normativo