Art. 71

Istituzione dei sistemi di gestione e di controllo

In vigore dal 11 lug 2006
Istituzione dei sistemi di gestione e di controllo 1.   Prima della presentazione della prima domanda di pagamento intermedio o al più tardi entro dodici mesi dall'approvazione di ciascun programma operativo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una descrizione dei sistemi, comprendente in particolare l'organizzazione e le procedure relative ai seguenti elementi: a) autorità di gestione e di certificazione e organismi intermedi; b) autorità di audit e ogni altro organismo incaricato di svolgere attività di audit sotto la responsabilità di quest'ultima. 2.   La descrizione di cui al paragrafo 1 è accompagnata da una relazione che espone i risultati di una valutazione dei sistemi istituiti ed esprime un parere in merito alla loro conformità con il disposto degli articoli da 58 a 62. Qualora il parere contenga delle riserve, la relazione indica la gravità delle carenze riscontrate e, se le carenze non riguardano il programma nel suo insieme, l'asse o gli assi prioritari interessati. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure correttive da applicare e del calendario della loro attuazione, e fornisce in seguito la conferma dell'attuazione delle misure e dello scioglimento delle riserve corrispondenti. La relazione di cui al primo comma è considerata accettata e si procede al primo pagamento intermedio nei seguenti casi: a) entro due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della relazione, quando il parere di cui al paragrafo 1 non contiene riserve ed in assenza di osservazioni da parte della Commissione; b) se il parere contiene riserve, non appena la Commissione riceve la conferma dell'attuazione di misure correttive riguardanti elementi principali dei sistemi e dello scioglimento delle riserve corrispondenti, ed in assenza di osservazioni da parte della Commissione entro due mesi dalla data della conferma. Se le riserve riguardano un unico asse prioritario, il primo pagamento intermedio è effettuato con riguardo agli altri assi prioritari del programma operativo per i quali non sussistono riserve. 3.   La relazione ed il parere di cui al paragrafo 2 sono elaborati dall'autorità di audit o da un organismo pubblico o privato funzionalmente indipendente dalle autorità di gestione e di certificazione che opera tenendo conto degli standard di controllo accettati a livello internazionale. 4.   Nel caso in cui un sistema comune si applichi a più programmi operativi, una descrizione di tale sistema può essere notificata ai sensi del paragrafo 1 accompagnata da una relazione ed un parere unici ai sensi del paragrafo 2. 5.   Le modalità di applicazione dei paragrafi da 1 a 4 sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1083:oj#art-71

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Istituzione dei sistemi di gestione e di controllo (Art. 71 Regolamento (UE) 2006/1083) — Testo vigente | Portale Normativo