Art. 72
Competenze della Commissione
In vigore dal 11 lug 2006
Competenze della Commissione
1. La Commissione, secondo la procedura di cui all', accerta che gli Stati membri abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi alle disposizioni degli articoli da 58 a 62 e, sulla base dei rapporti di controllo annuali, del parere annuale dell'autorità di audit e delle proprie verifiche, che i sistemi funzionino efficacemente durante il periodo di attuazione dei programmi operativi.
2. Fatte salve le attività di audit condotte dagli Stati membri, i funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono svolgere controlli in loco per accertare l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo; essi possono includere controlli sulle operazioni incluse nei programmi operativi, con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi, salvo casi urgenti. A detti controlli possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati dello Stato membro. Le modalità di applicazione del presente regolamento relative all'uso dei dati raccolti durante i controlli sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all', paragrafo 3.
Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati, debitamente legittimati ad effettuare controlli in loco, hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi i documenti e metadati elaborati o ricevuti e registrati in via elettronica, relativi alle spese finanziate dai Fondi.
Le competenze summenzionate non pregiudicano l'applicazione di disposizioni nazionali che riservano talune azioni a funzionari specificamente designati in virtù della legislazione nazionale. I rappresentanti autorizzati della Commissione non partecipano, in particolare, alle visite a domicilio o agli interrogatori formali di persone nel quadro della legislazione nazionale dello Stato membro interessato. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni raccolte.
3. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di effettuare un controllo in loco per accertare l'efficace funzionamento dei sistemi o la regolarità di una o più transazioni. A tali verifiche possono partecipare funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati.
Storico versioni
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