Art. 69
Informazione e pubblicità
In vigore dal 11 lug 2006
Informazione e pubblicità
1. Lo Stato membro e l'autorità di gestione del programma operativo forniscono informazioni circa i programmi cofinanziati e le operazioni e li pubblicizzano. Le informazioni sono destinate ai cittadini dell'Unione europea e ai beneficiari allo scopo di valorizzare il ruolo della Comunità e garantire la trasparenza dell'intervento dei Fondi.
La Commissione adotta le modalità di applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all', paragrafo 3.
2. L'autorità di gestione del programma operativo è responsabile della pubblicità conformemente alle modalità di applicazione del presente regolamento, adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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