Art. 68

Esame annuale dei programmi

In vigore dal 11 lug 2006
Esame annuale dei programmi 1.   Ogni anno, al momento di presentare il rapporto annuale di esecuzione di cui all', la Commissione e l'autorità di gestione esaminano lo stato di avanzamento del programma operativo, i principali risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, l'esecuzione finanziaria e altri aspetti, allo scopo di migliorare l'esecuzione. Possono essere altresì esaminati gli aspetti relativi al funzionamento del sistema di gestione e di controllo emersi nell'ultimo rapporto annuale di controllo di cui all', paragrafo 1, lettera d), punto i). 2.   Successivamente all'esame di cui al paragrafo 1, la Commissione può rivolgere osservazioni allo Stato membro e all'autorità di gestione, che ne informa il comitato di sorveglianza. Lo Stato membro informa la Commissione del seguito dato a tali osservazioni. 3.   Una volta che siano disponibili, se del caso, le valutazioni ex post dell'intervento dei Fondi nel periodo di programmazione 2000-2006, i risultati globali possono essere esaminati nell'ambito del primo esame annuale successivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1083:oj#art-68

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Esame annuale dei programmi (Art. 68 Regolamento (UE) 2006/1083) — Testo vigente | Portale Normativo