Art. 67

Rapporto annuale e rapporto finale di esecuzione

In vigore dal 11 lug 2006
Rapporto annuale e rapporto finale di esecuzione 1.   Per la prima volta nel 2008 ed entro il 30 giugno di ogni anno, l'autorità di gestione trasmette alla Commissione un rapporto annuale ed entro il 31 marzo 2017 un rapporto finale di esecuzione del programma operativo. 2.   Per fornire un quadro esauriente dell'esecuzione del programma operativo, i rapporti di cui al paragrafo 1 riportano le seguenti informazioni: a) lo stato di avanzamento del programma operativo e degli assi prioritari rispetto ai loro obiettivi specifici verificabili, con una quantificazione, ogniqualvolta essa sia possibile, usando gli indicatori di cui all', paragrafo 1, lettera c), per asse prioritario; b) l'esecuzione finanziaria del programma operativo, che specifica per ciascun asse prioritario: i) le spese sostenute dai beneficiari incluse nelle domande di pagamento inviate all'autorità di gestione ed il contributo pubblico corrispondente; ii) i pagamenti complessivi ricevuti dalla Commissione, e una quantificazione degli indicatori finanziari di cui all', paragrafo 2; e iii) le spese sostenute dall'organismo responsabile dell'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari; se del caso, l'esecuzione finanziaria nelle zone che beneficiano di sostegno transitorio è presentata separatamente nell'ambito di ciascun programma operativo; c) a scopo unicamente informativo, la ripartizione indicativa della dotazione finanziaria dei Fondi per categoria, conformemente alle modalità di applicazione adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all', paragrafo 3; d) le disposizioni adottate dall'autorità di gestione o dal comitato di sorveglianza per assicurare la qualità e l'efficacia dell'esecuzione, riguardanti segnatamente: i) le azioni di sorveglianza e valutazione, comprese le modalità per la raccolta dei dati; ii) una sintesi dei problemi significativi eventualmente riscontrati durante l'esecuzione del programma operativo e le misure eventualmente adottate, compreso il seguito dato alle osservazioni formulate ai sensi dell', paragrafo 2, se del caso; iii) il ricorso all'assistenza tecnica; e) le azioni adottate per fornire informazioni in merito al programma operativo e per pubblicizzarlo; f) le informazioni su problemi significativi riguardanti il rispetto del diritto comunitario incontrati nell'attuazione del programma operativo e le misure adottate per risolverli; g) se del caso, lo stato di avanzamento e di finanziamento dei grandi progetti; h) l'impiego da parte dell'autorità di gestione o di un'altra autorità pubblica nel periodo di esecuzione del programma operativo dei fondi comunitari svincolati in seguito alla soppressione di cui all', paragrafo 2; i) i casi in cui sono state individuate modifiche sostanziali ai sensi dell'. La quantità di informazioni trasmesse alla Commissione è proporzionale all'importo complessivo della spesa del programma operativo interessato. Tali informazioni possono essere fornite, se necessario, in forma sintetica. Le informazioni di cui alle lettere d), g), h) e i) non sono fornite, se non sussistono modifiche significative rispetto al rapporto precedente. 3.   I rapporti di cui al paragrafo 1 si considerano ricevibili se contengono tutte le informazioni appropriate di cui al paragrafo 2. La Commissione dispone di dieci giorni lavorativi per informare lo Stato membro sulla ricevibilità del rapporto annuale, a decorrere dalla data di ricevimento dello stesso. 4.   La Commissione dispone di due mesi per informare lo Stato membro del suo parere sul contenuto di un rapporto annuale di esecuzione ricevibile trasmesso dall'autorità di gestione, a decorrere dalla data di ricezione dello stesso. Per il rapporto finale su un programma operativo, il termine massimo è di cinque mesi a decorrere dalla data di ricezione di un rapporto ricevibile. Qualora la Commissione non risponda entro il termine stabilito, il rapporto si considera accettato.
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Rapporto annuale e rapporto finale di esecuzione (Art. 67 Regolamento (UE) 2006/1083) — Testo vigente | Portale Normativo