Art. 65
Compiti
In vigore dal 11 lug 2006
Compiti
Il comitato di sorveglianza accerta l'efficacia e la qualità dell'attuazione del programma operativo. A tal fine:
a)
esamina ed approva, entro sei mesi dall'approvazione del programma operativo, i criteri di selezione delle operazioni finanziate e approva ogni revisione di tali criteri secondo le necessità della programmazione;
b)
valuta periodicamente i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici del programma operativo sulla base dei documenti presentati dall'autorità di gestione;
c)
esamina i risultati dell'esecuzione, in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per ciascun asse prioritario, nonché le valutazioni di cui all', paragrafo 3;
d)
esamina e approva i rapporti annuali e finali di esecuzione di cui all';
e)
è informato in merito al rapporto annuale di controllo, o alla parte di esso relativa al programma operativo interessato, e alle eventuali osservazioni espresse al riguardo dalla Commissione in seguito all'esame del rapporto o relativamente alla suddetta parte del medesimo;
f)
può proporre all'autorità di gestione qualsiasi revisione o esame del programma operativo di natura tale da permettere il conseguimento degli obiettivi dei Fondi di cui all' o da migliorarne la gestione, compresa quella finanziaria;
g)
esamina ed approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della Commissione relativa alla partecipazione dei Fondi.
Storico versioni
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