Art. 63
Comitato di sorveglianza
In vigore dal 11 lug 2006
Comitato di sorveglianza
1. Per ciascun programma operativo, lo Stato membro istituisce un comitato di sorveglianza, d'intesa con l'autorità di gestione, entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione di approvazione del programma operativo. Un unico comitato di sorveglianza può essere istituito per vari programmi operativi.
2. Ciascun comitato di sorveglianza stabilisce il proprio regolamento interno nell'ambito del quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro interessato e lo adotta d'intesa con l'autorità di gestione, al fine di esercitare i suo compiti conformemente al presente regolamento.
Storico versioni
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