Art. 64

Composizione

In vigore dal 11 lug 2006
Composizione 1.   Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione. La sua composizione è decisa dallo Stato membro d'intesa con l'autorità di gestione. 2.   Di propria iniziativa o a richiesta del comitato di sorveglianza, un rappresentante della Commissione partecipa ai lavori del comitato stesso a titolo consultivo. Un rappresentante della BEI e del FEI possono partecipare a titolo consultivo per i programmi operativi a cui la BEI o il FEI forniscono un contributo.
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Composizione (Art. 64 Regolamento (UE) 2006/1083) — Testo vigente | Portale Normativo