Art. 48
Responsabilità degli Stati membri
In vigore dal 11 lug 2006
Responsabilità degli Stati membri
1. Gli Stati membri si dotano dei mezzi necessari allo svolgimento delle valutazioni, organizzano la produzione e la raccolta dei dati necessari e utilizzano i vari tipi di informazioni fornite dal sistema di sorveglianza.
Nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza», in conformità del principio di proporzionalità di cui all', essi possono inoltre redigere, se opportuno, un piano di valutazione che presenta a titolo indicativo le attività di valutazione che lo Stato membro intende svolgere nel corso delle diverse fasi di attuazione.
2. Gli Stati membri effettuano una valutazione ex ante per ciascun programma operativo separatamente nell'ambito dell'obiettivo «Convergenza». In casi debitamente giustificati, nel rispetto del principio di proporzionalità di cui all', e come convenuto tra la Commissione e lo Stato membro, gli Stati membri possono effettuare una unica valutazione ex ante concernente più programmi operativi.
Per l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», gli Stati membri effettuano, in alternativa, una valutazione ex ante relativa all'insieme dei programmi operativi, una valutazione per ciascun Fondo, una valutazione per ciascuna priorità o una valutazione per ciascun programma operativo.
Per l'obiettivo «Cooperazione territoriale Europea», gli Stati membri effettuano congiuntamente una valutazione ex ante relativa a ciascun programma operativo o a vari programmi operativi.
Le valutazioni ex ante sono effettuate sotto la responsabilità dell'autorità competente per la preparazione dei documenti di programmazione.
Le valutazioni ex ante sono volte ad ottimizzare l'attribuzione delle risorse di bilancio nell'ambito dei programmi operativi e a migliorare la qualità della programmazione. Esse individuano e stimano le disparità, i divari e il potenziale di sviluppo, gli scopi da raggiungere, i risultati previsti, i traguardi quantificati, la coerenza, se del caso, della strategia proposta per la regione, il valore aggiunto comunitario, la misura in cui si è tenuto conto delle priorità della Comunità, gli insegnamenti tratti dalla programmazione precedente e la qualità delle procedure di attuazione, sorveglianza, valutazione e gestione finanziaria.
3. Nel corso del periodo di programmazione, gli Stati membri effettuano valutazioni connesse alla sorveglianza dei programmi operativi, in particolare laddove la loro realizzazione si allontani in maniera significativa rispetto agli obiettivi inizialmente fissati o laddove siano presentate proposte per la revisione dei programmi operativi di cui all'. I risultati sono trasmessi al comitato di sorveglianza del programma operativo e alla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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