Art. 57

Stabilità delle operazioni

In vigore dal 11 lug 2006
Stabilità delle operazioni 1.   Lo Stato membro o l'autorità di gestione accertano che la partecipazione dei Fondi resti attribuita ad un'operazione esclusivamente se quest'ultima, entro cinque anni dal completamento dell'operazione, o entro tre anni dal completamento dell'operazione negli Stati membri che hanno esercitato l'opzione di ridurre tale termine per il mantenimento di un investimento ovvero dei posti di lavoro creati dalle PMI, non subisce modifiche sostanziali: a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; e b) risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura o dalla cessazione di un'attività produttiva. 2.   Lo Stato membro e l'autorità di gestione informano la Commissione, nel rapporto annuale di esecuzione di cui all', su ogni modifica di cui al paragrafo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. 3.   Gli importi indebitamente versati vengono recuperati in conformità degli articoli da 98 a 102. 4.   Gli Stati membri e la Commissione assicurano che le imprese che sono o sono state oggetto di una procedura di recupero ai sensi del paragrafo 3, a seguito del trasferimento di un'attività produttiva all'interno di uno stesso Stato membro o in un altro Stato membro, non beneficino di nessun contributo dei Fondi.
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