Art. 55
Progetti generatori di entrate
In vigore dal 11 lug 2006
Progetti generatori di entrate
1. Ai fini del presente regolamento, per progetto generatore di entrate si intende qualsiasi operazione che comporti un investimento in infrastrutture il cui utilizzo sia soggetto a tariffe direttamente a carico degli utenti o qualsiasi operazione che comporti la vendita o la locazione di terreni o immobili o qualsiasi altra fornitura di servizi contro pagamento.
2. La spesa ammissibile per i progetti generatori di entrate non supera il valore attuale del costo d'investimento diminuito del valore attuale dei proventi netti derivanti dall'investimento nell'arco di un periodo di riferimento specifico per quanto riguarda:
a)
gli investimenti in infrastrutture; o
b)
altri progetti per i quali sia possibile stimare obiettivamente ex ante le entrate.
Qualora il costo d'investimento non sia integralmente ammissibile al cofinanziamento, le entrate nette vengono imputate con calcolo pro rata alla parte ammissibile e a quella non ammissibile del costo d'investimento.
Nel calcolo, l'autorità di gestione tiene conto del periodo di riferimento adeguato alla categoria di investimento in questione, della categoria del progetto, della redditività normalmente attesa per la categoria di investimento in questione, dell'applicazione del principio «chi inquina paga» e, se del caso, di considerazioni di equità legate alla prosperità relativa dello Stato membro interessato.
3. Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo, le entrate generate nei cinque anni successivi al completamento di un'operazione sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione. La detrazione è effettuata dall'autorità di certificazione non più tardi della chiusura parziale o finale del programma operativo. La domanda di pagamento del saldo finale è corretta di conseguenza.
4. Qualora, al più tardi tre anni dopo la chiusura del programma operativo, si accerti che un'operazione ha generato entrate non contemplate nei paragrafi 2 e 3, queste ultime sono restituite al bilancio generale dell'Unione europea in proporzione alla partecipazione dei Fondi.
5. Fatti salvi gli obblighi di cui all', paragrafo 1, gli Stati membri possono adottare procedure proporzionate agli importi in questione per la verifica delle entrate generate da operazioni il cui costo complessivo è inferiore ai 200 000 EUR.
6. Il presente articolo non si applica ai progetti disciplinati dalle norme in materia di aiuti di Stato ai sensi dell' del trattato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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