Art. 54
Altre disposizioni
In vigore dal 11 lug 2006
Altre disposizioni
1. La partecipazione dei Fondi per ciascun asse prioritario non è inferiore al 20 % della spesa pubblica ammissibile.
2. Le azioni di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del 100 %.
3. Durante il periodo di ammissibilità di cui all', paragrafo 1:
a)
un asse prioritario può ricevere sostegno soltanto da un Fondo e da un obiettivo alla volta;
b)
un'operazione può ricevere sostegno di un Fondo nell'ambito di un solo programma operativo alla volta;
c)
un'operazione non può ricevere da un Fondo un sostegno superiore al totale della spesa pubblica assegnata.
4. Per gli aiuti concessi dagli Stati alle imprese ai sensi dell' del trattato, gli aiuti pubblici concessi nell'ambito dei programmi operativi osservano i massimali stabilito in materia di aiuti di Stato.
5. Una spesa cofinanziata dai Fondi non può beneficiare dell'intervento di un altro strumento finanziario comunitario.
Storico versioni
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