Art. 56
Ammissibilità delle spese
In vigore dal 11 lug 2006
Ammissibilità delle spese
1. Le spese, comprese quelle per i grandi progetti, sono ammissibili per una partecipazione dei Fondi se sono state effettivamente pagate tra la data di presentazione dei programmi operativi alla Commissione o il 1o gennaio 2007, se anteriore, e il 31 dicembre 2015. Le operazioni non devono essere state ultimate prima della data di inizio dell'ammissibilità.
2. In deroga al paragrafo 1, i contributi in natura, le spese di ammortamento e le spese generali possono essere assimilati alle spese sostenute dai beneficiari nell'attuare le operazioni, purché:
a)
le norme in materia di ammissibilità di cui al paragrafo 4 prevedano l'ammissibilità di tali spese;
b)
l'ammontare delle spese sia giustificato da documenti contabili aventi un valore probatorio equivalente alle fatture;
c)
nel caso di contributi in natura, il cofinanziamento dei Fondi non superi la spesa totale ammissibile, escluso il valore di detti contributi.
3. Una spesa è ammissibile alla partecipazione dei Fondi soltanto qualora sia stata sostenuta per operazioni decise dall'autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità, conformemente ai criteri fissati dal comitato di sorveglianza.
Una nuova spesa, aggiunta al momento della modifica di un programma operativo di cui all', è ammissibile a partire dalla data di presentazione alla Commissione della richiesta di modifica del programma operativo.
4. Le norme in materia di ammissibilità delle spese sono stabilite a livello nazionale, fatte salve le eccezioni previste dai regolamenti specifici per ciascun Fondo. Esse riguardano la totalità delle spese dichiarate nell'ambito del programma operativo.
5. Il presente articolo lascia impregiudicate le spese di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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