Art. 45

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

In vigore dal 11 lug 2006
Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione 1.   Su iniziativa e/o per conto della Commissione, entro un limite dello 0,25 % della dotazione annuale rispettiva, i Fondi possono finanziare le azioni di preparazione, sorveglianza, sostegno tecnico e amministrativo, valutazione, audit e controllo necessarie all'attuazione del presente regolamento. Dette azioni comprendono, in particolare: a) assistenza per la preparazione e valutazione di progetti, incluso con la BEI tramite una sovvenzione o altre forme di cooperazione, se opportuno; b) studi legati alla preparazione degli Orientamenti Strategici Comunitari per la coesione, della relazione della Commissione sulla politica di coesione e del rapporto triennale sulla coesione; c) valutazioni, rapporti di esperti, statistiche e studi, compresi quelli di natura generale, sul funzionamento dei Fondi, che possono essere effettuati se del caso dalla BEI o dal FEI tramite una sovvenzione o altre forme di cooperazione; d) azioni destinate ai partner, ai beneficiari dell'intervento dei Fondi e al grande pubblico, incluse le azioni informative; e) azioni di divulgazione delle informazioni, creazione di reti e sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze in tutta la Comunità; f) installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, il controllo e la valutazione; g) miglioramento dei metodi di valutazione e scambio di informazioni sulle prassi vigenti in questo settore. 2.   Qualora sia previsto un contributo del FESR o del Fondo di coesione, la Commissione adotta una decisione relativa al tipo di azioni elencate nel paragrafo 1 del presente articolo, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. 3.   Qualora sia previsto un contributo dell'FSE, la Commissione adotta una decisione relativa al tipo di azioni elencate nel paragrafo 1 del presente articolo secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, previa consultazione del comitato di cui all'.
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Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione (Art. 45 Regolamento (UE) 2006/1083) — Testo vigente | Portale Normativo