Art. 44

Strumenti di ingegneria finanziaria

In vigore dal 11 lug 2006
Strumenti di ingegneria finanziaria Nell'ambito di un programma operativo, i Fondi strutturali possono finanziare spese connesse a un'operazione comprendente contributi per sostenere strumenti di ingegneria finanziaria per le imprese, soprattutto piccole e medie, quali fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi per mutui, e per fondi per lo sviluppo urbano, ossia fondi che investono in partenariati tra settore pubblico e privato e altri progetti inclusi in un piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile. Qualora tale operazione sia organizzata tramite fondi di partecipazione, ossia fondi costituiti per investire in diversi fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia, fondi per mutui e fondi per lo sviluppo urbano, essa è attuata dallo Stato membro o dall'autorità di gestione in una o più delle seguenti forme: a) aggiudicazione di un appalto pubblico in conformità della normativa vigente in materia; b) in altri casi, qualora l'oggetto dell'accordo non sia un appalto pubblico di servizi ai sensi della normativa in materia, concessione di una sovvenzione, definita nel presente contesto come un contributo finanziario diretto accordato a titolo di una liberalità: i) alla BEI o al FEI; oppure ii) a un'istituzione finanziaria senza un invito a presentare proposte, se ciò è conforme a una legge nazionale compatibile con il trattato. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all', paragrafo 3.
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Strumenti di ingegneria finanziaria (Art. 44 Regolamento (UE) 2006/1083) — Testo vigente | Portale Normativo