Art. 43

Norme di attuazione

In vigore dal 11 lug 2006
Norme di attuazione L'accordo di cui all', paragrafo 1, primo comma, precisa in particolare: a) tipi di operazioni previsti dalla sovvenzione globale; b) i criteri per la scelta dei beneficiari; c) i tassi di intervento dei Fondi e le norme che disciplinano tale intervento, compreso l'impiego degli interessi eventualmente prodotti; d) le disposizioni per garantire all'autorità di gestione la sorveglianza, la valutazione e il controllo finanziario di cui all', paragrafo 1, della sovvenzione globale, comprese le modalità di recupero degli importi indebitamente versati e la presentazione dei conti; e) ove applicabile, qualsiasi ricorso a una garanzia finanziaria o strumento equivalente, a meno che lo Stato membro o l'autorità di gestione non fornisca tale garanzia in conformità delle ordinamento di ciascuno Stato membro.
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Norme di attuazione (Art. 43 Regolamento (UE) 2006/1083) — Testo vigente | Portale Normativo