Art. 42
Disposizioni generali
In vigore dal 11 lug 2006
Disposizioni generali
1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può delegare la gestione e l'attuazione di una parte di un programma operativo a uno o più organismi intermedi, da essi designati, compresi gli enti locali, gli organismi di sviluppo regionale o le organizzazioni non governative, secondo le modalità previste da un accordo concluso tra lo Stato membro o l'autorità di gestione e l'organismo in questione.
Tale delega lascia impregiudicata la responsabilità finanziaria dell'autorità di gestione e degli Stati membri.
2. L'organismo intermedio incaricato di gestire la sovvenzione globale deve offrire garanzie di solvibilità e competenza nel settore interessato e in materia di gestione amministrativa e finanziaria. Di norma, al momento della sua designazione, esso è stabilito o ha una rappresentanza nella regione o nelle regioni coperte dal programma operativo.
Storico versioni
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