Art. 40
Informazioni trasmesse alla Commissione
In vigore dal 11 lug 2006
Informazioni trasmesse alla Commissione
In merito ai grandi progetti, lo Stato membro o l'autorità di gestione fornisce alla Commissione le informazioni seguenti:
a)
organismo responsabile dell'attuazione;
b)
natura dell'investimento e sua descrizione, dotazione finanziaria e ubicazione;
c)
risultati degli studi di fattibilità;
d)
calendario per l'attuazione del progetto e, qualora il periodo di attuazione dell'operazione sia prevedibilmente più lungo del periodo di programmazione, le fasi per le quali è richiesto il finanziamento comunitario durante il periodo di programmazione 2007-2013;
e)
analisi costi-benefici, compresi valutazione dei rischi e impatto prevedibile sul settore interessato e sulla situazione socioeconomica dello Stato membro e/o della regione nonché, se possibile e ove opportuno, delle altre regioni della Comunità;
f)
analisi dell'impatto ambientale;
g)
giustificazione del contributo pubblico;
h)
piano di finanziamento indicante le risorse finanziarie complessive previste e il contributo previsto dei Fondi, della BEI, del FEI e di tutte le altre fonti di finanziamento comunitario, incluso il piano annuale indicativo della partecipazione finanziaria del FESR o del Fondo di coesione per il grande progetto.
La Commissione fornisce orientamenti indicativi in materia di metodologia da seguire nell'effettuare l'analisi costi-benefici di cui alla lettera e) conformemente alla procedura prevista all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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