Art. 59

Designazione delle autorità

In vigore dal 11 lug 2006
Designazione delle autorità 1.   Per ciascun programma operativo, lo Stato membro designa: a) un'autorità di gestione: un'autorità pubblica o un organismo pubblico o privato, nazionale, regionale o locale, designato dallo Stato membro per gestire il programma operativo; b) un'autorità di certificazione: un'autorità pubblica o un organismo pubblico, nazionale, regionale o locale, designato dallo Stato membro per certificare le dichiarazioni di spesa e le domande di pagamento prima del loro invio alla Commissione; c) un'autorità di audit: un'autorità pubblica o un organismo pubblico, nazionale, regionale o locale, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione, designato dallo Stato membro per ciascun programma operativo e responsabile della verifica dell'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo. La stessa autorità può essere designata per più di un programma operativo. 2.   Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per svolgere una parte o la totalità dei compiti dell'autorità di gestione o di certificazione, sotto la responsabilità di detta autorità. 3.   Lo Stato membro definisce le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di cui al paragrafo 1 e le relazioni di queste con la Commissione. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, lo Stato membro stabilisce le relazioni reciproche tra le autorità di cui al paragrafo 1, che svolgono i propri compiti nel pieno rispetto dei sistemi istituzionali, giuridici e finanziari dello Stato membro interessato. 4.   Fatto salvo l', lettera b), alcune o tutte le autorità di cui al paragrafo 1 possono essere parte dello stesso organismo. 5.   Norme specifiche in materia di gestione e controllo sono previste dal regolamento (CE) n. 1080/2006 per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo «Cooperazione territoriale europea». 6.   La Commissione adotta le modalità di applicazione degli articoli, 60, 61 e 62 secondo la procedura di cui all', paragrafo 3.
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Designazione delle autorità (Art. 59 Regolamento (UE) 2006/1083) — Testo vigente | Portale Normativo